Fiscalità del trust · Aggiornato al D.Lgs. 139/2024

La tassazione del trust dopo il D.Lgs. 139/2024

Dal 1° gennaio 2025 l'imposta sulle successioni e donazioni sul trust si applica in via ordinaria al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, non all'apporto: è il principio della tassazione "in uscita", introdotto dall'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 per effetto del D.Lgs. 139/2024. Il disponente può però optare per la tassazione anticipata al momento dell'apporto.

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In sintesi

  • L'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, codifica la tassazione in uscita dei trust: l'imposta si applica al trasferimento ai beneficiari.
  • L'atto istitutivo e la dotazione non scontano in via ordinaria l'imposta proporzionale: restano le imposte fisse d'atto.
  • Aliquote e franchigie si determinano sul rapporto disponente-beneficiario (4% oltre 1 milione per coniuge e discendenti; 6%; 8%).
  • Il disponente può optare per la tassazione in entrata al conferimento, cristallizzando aliquote e franchigie.
  • Se i beneficiari non sono determinabili, si applica l'aliquota dell'8% senza franchigia.
  • La disciplina si applica anche ai trust già istituiti prima del 2025.

Cosa è cambiato e da quando

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha riformato l'imposta sulle successioni e donazioni e ha introdotto nel D.Lgs. 346/1990 (TUS) un articolo dedicato al trust: l'art. 4-bis, rubricato «Trust e altri vincoli di destinazione». Le nuove regole hanno effetto dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti formati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione e alle successioni aperte a partire da tale data.

La norma recepisce l'orientamento che la Corte di Cassazione aveva consolidato dal 2018 in poi e che l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022: il trust non determina di per sé un trasferimento imponibile; l'imposta colpisce l'arricchimento gratuito dei beneficiari, che si realizza quando i beni escono dal trust.

La regola: tassazione in uscita

Il comma 1 dell'art. 4-bis fissa il principio: i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano ai fini dell'imposta ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari, e l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Il beneficiario autoliquida l'imposta denunciando il trasferimento ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 131/1986.

Conseguenze pratiche: l'atto istitutivo e l'atto di dotazione non scontano l'imposta proporzionale. Scontano l'imposta di registro in misura fissa e, per gli immobili, le imposte ipotecaria e catastale secondo le regole proprie della formalità. Il comma 2 precisa che franchigie e aliquote si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario — non tra disponente e trustee.

L'opzione per la tassazione in entrata

Il comma 3 prevede la facoltà di anticipare l'imposizione: il disponente (o, nel trust testamentario, il trustee) può optare per il pagamento dell'imposta in occasione di ciascun conferimento, ovvero all'apertura della successione. In tal caso base imponibile, aliquote e franchigie si determinano sul valore dei beni e sul rapporto disponente-beneficiario risultanti al momento del conferimento.

Due regole da tenere presenti. La prima: i successivi trasferimenti ai beneficiari della medesima categoria per cui si è pagata l'imposta in via anticipata non sono soggetti a imposta. La seconda: non si dà luogo a rimborso dell'imposta anticipata, anche se in uscita sarebbe stata inferiore o nulla. L'opzione è irreversibile nei suoi effetti: la convenienza va calcolata prima. La matrice decisionale è nella pagina entrata o uscita: quale opzione.

Beneficiari non determinabili: aliquota 8% senza franchigia

Se al momento del conferimento (con opzione in entrata) o dell'attribuzione non è possibile determinare la categoria dei beneficiari, l'imposta si calcola con l'aliquota più elevata (8%) senza applicazione delle franchigie. È il punto tecnico più citato dell'intera disciplina: un trust ben progettato individua i beneficiari con precisione già nell'atto istitutivo, evitando di consegnare al Fisco l'aliquota massima.

Aliquote e franchigie

Aliquote e franchigie dell'imposta sulle successioni e donazioni (art. 7 e art. 56 TUS)
Rapporto disponente-beneficiarioFranchigiaAliquota sull'eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta1.000.000 € per beneficiario4%
Fratelli e sorelle100.000 € per beneficiario6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradoNessuna6%
Altri soggetti (es. convivente, enti non agevolati)Nessuna8%
Persone con disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/19921.500.000 € per beneficiario4%
Beneficiari non determinabiliNessuna8%

Le franchigie si applicano per beneficiario e per categoria di rapporto. La franchigia agevolata per disabilità grave si aggiunge a quella ordinaria quando ne ricorrono i presupposti.

I trust esclusi dall'imposta

L'imposta presuppone un arricchimento gratuito dei beneficiari. Ne restano fuori i trust che non determinano tale arricchimento: trust di garanzia, trust liquidatori, trust di scopo senza beneficiari destinatari di attribuzioni gratuite. La casistica è analizzata nella pagina trust esclusi dall'imposta. Resta ferma la disciplina speciale dei trust Dopo di Noi (L. 112/2016), con esenzione dall'imposta e imposte d'atto fisse.

Chi ha già un trust istituito prima del 2025

Il comma 4 dell'art. 4-bis stabilisce che la nuova disciplina si applica anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della disposizione. Conseguenza pratica: tutti i trust in essere devono gestire le future attribuzioni secondo l'art. 4-bis, qualunque sia la loro data di istituzione. Per i trust che avevano scontato imposta sulla dotazione secondo la prassi precedente, valgono le regole di coordinamento chiarite dall'Amministrazione (credito o rimborso nei casi previsti dalla circolare 34/E/2022).

Le imposte diverse da quella di donazione

  • Imposta di registro in misura fissa sugli atti istitutivi e di dotazione (salva opzione in entrata).
  • Imposte ipotecaria e catastale sulle formalità relative agli immobili, secondo le regole proprie dell'atto.
  • Imposte dirette: il trust è soggetto passivo IRES (24%), salva opzione per la trasparenza (vedi trust e imposte dirette).
  • Monitoraggio fiscale: obblighi dichiarativi e quadro RW per i trust esteri e le attività estere (vedi trust e monitoraggio RW).

Esempio numerico: entrata o uscita

Stesso apporto, due opzioni

Apporto al trust: 1.200.000 € · Beneficiari: due figli (categoria: parenti in linea retta, franchigia 1.000.000 € ciascuno, aliquota 4%).
Scenario A — tassazione in uscita (nessuna opzione): l'imposta si calcola all'attribuzione, sul valore di allora e sul rapporto esistente.
Scenario B — opzione in entrata: l'imposta si calcola oggi, sul valore attuale e sui beneficiari attuali.

Con opzione in entrata, l'imposta odierna è zero se l'apporto rientra nelle franchigie dei figli (1.200.000 € < 2 × 1.000.000 €), ma il capitale resta "pre-tassato": le future attribuzioni ai figli non scontano imposta, anche se il valore cresce. Senza opzione, l'imposta sarà calcolata in uscita sul valore futuro: se il fondo cresce oltre le franchigie, l'imposta emergerà; se i beneficiari cambiano categoria, cambierà anche l'aliquota.

Errori da evitare

  • Affermare che l'imposta si paga "al conferimento": dal 2025 la regola ordinaria è la tassazione in uscita.
  • Non individuare i beneficiari nell'atto istitutivo e scoprire all'attribuzione l'aliquota dell'8% senza franchigia.
  • Esercitare l'opzione in entrata senza calcolarne gli effetti irreversibili (nessun rimborso).
  • Ignorare che la nuova disciplina si applica anche ai trust istituiti prima del 2025.
  • Trattare i trust Dopo di Noi con le regole ordinarie: la L. 112/2016 prevede esenzioni specifiche.

Domande frequenti

Devo pagare l'imposta sulle successioni e donazioni quando istituisco il trust?

No, in via ordinaria. Dal 1° gennaio 2025, per effetto dell'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, l'imposta proporzionale non è dovuta al momento istitutivo né alla dotazione: il presupposto coincide con l'attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Restano dovute l'imposta di registro in misura fissa e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale.

Quale aliquota si applica se non conosco ancora i beneficiari?

Se i beneficiari non sono determinabili, si applica l'aliquota più elevata (8%) senza franchigia. Nei trust familiari ben strutturati l'inconveniente si evita individuando con precisione i beneficiari già nell'atto istitutivo.

Conviene optare per la tassazione in entrata?

Dipende: conviene quando i beneficiari sono determinati, le franchigie attuali assorbono l'apporto e il valore dei beni è destinato a crescere. Non conviene quando i beneficiari non sono determinabili o l'orizzonte è incerto. La matrice decisionale è nella pagina [entrata o uscita](/fiscalita/entrata-o-uscita-quale-opzione/).

La nuova disciplina si applica ai trust istituiti prima del 2025?

Sì: l'art. 4-bis si applica anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della disposizione. Le future attribuzioni seguono le nuove regole, qualunque sia la data di istituzione.

I trust Dopo di Noi seguono l'art. 4-bis?

Per i trust a favore di persone con disabilità grave resta ferma la disciplina della L. 112/2016: esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e imposte d'atto in misura fissa, in presenza dei requisiti dell'art. 6.

L'imposta anticipata con l'opzione in entrata è rimborsabile?

No: la norma esclude il rimborso dell'imposta assolta in via anticipata, anche se l'imposizione in uscita sarebbe stata inferiore o nulla. L'opzione va esercitata solo dopo un calcolo di convenienza.

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

Via Ancona, 20 — 00198 Roma (RM) · Contenuto curato e revisionato internamente dallo studio.

Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.

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