I trust che restano fuori dall'imposta
L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un arricchimento gratuito dei beneficiari. Restano fuori dal perimetro i trust che non determinano tale arricchimento: trust di garanzia, trust liquidatori e trust di scopo senza beneficiari destinatari di attribuzioni gratuite. L'esclusione non è automatica: va verificata sulla struttura e sul funzionamento concreto.
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In sintesi
- L'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 subordina l'imposta alla produzione di arricchimenti gratuiti dei beneficiari.
- Trust di garanzia, liquidatori e di scopo possono restare fuori dall'imposta per assenza del presupposto.
- L'esclusione dipende dalla struttura reale: un trust di garanzia che diventa attributivo cambia regime.
- Restano comunque dovute le imposte d'atto (registro, ipotecaria, catastale) sulle formalità.
- È la materia più tecnica del cluster: serve un'analisi dell'atto, non una risposta generica.
Il presupposto dell'imposta
L'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 dice che i trust rilevano «ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari». Se manca l'arricchimento gratuito, manca il presupposto: non c'è imposta sulle successioni e donazioni, né all'apporto né all'uscita. L'atto istitutivo e la dotazione scontano in ogni caso l'imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecaria e catastale secondo la natura della formalità.
Il trust di garanzia
Nel trust di garanzia i beni sono vincolati a garanzia di un'obbligazione (es. una fideiussione, un debito in ristrutturazione). Il beneficiario finale è lo stesso disponente o comunque il trasferimento al creditore è adempimento di un debito: non c'è liberalità. Se però il trust prevede che l'eventuale residuo venga attribuito a terzi, su quella parte può emergere l'arricchimento gratuito. Il regime va verificato sull'atto concreto.
Il trust liquidatorio
Il trust liquidatorio trasferisce ai creditori quanto loro spettante in adempimento di obbligazioni preesistenti: in linea generale nessun arricchimento gratuito, quindi nessuna imposta sulle successioni e donazioni. Restano dovute le imposte d'atto sui singoli atti dispositivi. Il tema si intreccia con i limiti di validità del trust liquidatorio, trattati nella pagina dedicata.
Il trust di scopo
Il trust di scopo persegue una finalità senza beneficiari individuati: finché non ci sono attribuzioni gratuite a soggetti determinati, l'imposta non trova il suo presupposto. Alla devoluzione finale dei beni, il quadro cambia: se i destinatari sono determinabili, si applicano le regole ordinarie; se non lo sono, l'aliquota dell'8% senza franchigia. Il momento della devoluzione è quello decisivo.
I limiti dell'esclusione
- L'esclusione non dipende dal nome del trust ma dal suo funzionamento effettivo.
- Un trust nato di garanzia che diventa attributivo cambia regime: va monitorato nel tempo.
- Le imposte d'atto restano dovute anche per i trust esclusi.
- Per i trust Dopo di Noi vale la disciplina speciale della L. 112/2016, che è un'esenzione, non un'esclusione.
Errori da evitare
- Assumere che "trust di garanzia" sia un'etichetta sufficiente: conta il contenuto dell'atto.
- Non monitorare l'evoluzione del trust: l'esclusione può venir meno quando cambia il programma.
- Dimenticare le imposte d'atto anche quando il trust è fuori dall'imposta di successione e donazione.
Domande frequenti
Un trust di garanzia paga l'imposta sulle successioni e donazioni?
In linea di principio no, perché i beni sono vincolati a garanzia di un'obbligazione e non c'è arricchimento gratuito del beneficiario. La verifica va fatta sull'atto: se il residuo è destinato a terzi, su quella parte l'imposta può emergere.
L'esclusione si applica automaticamente?
No: dipende dalla struttura e dal funzionamento concreto del trust. È una delle aree in cui la redazione dell'atto e l'analisi del caso concreto fanno la differenza.
I trust esclusi sono esenti da ogni imposta?
No: l'esclusione riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale restano dovute secondo la natura degli atti e delle formalità.
Riferimenti normativi
A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario
Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.
L'esclusione dall'imposta si valuta sull'atto e sul caso concreto. Un contatto con lo studio chiarisce il regime applicabile alla struttura che state considerando.
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