Fondamenti · Cos'è il trust

Il trust in Italia: cos'è e come funziona davvero

Il trust è un rapporto giuridico con cui un disponente trasferisce beni a un trustee, che li amministra nell'interesse di beneficiari o per uno scopo. I beni conferiti formano un patrimonio separato, distinto da quello personale del trustee e del disponente. In Italia il trust è riconosciuto in forza della Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con L. 364/1989, e va regolato da una legge straniera.

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In sintesi

  • Quattro soggetti: disponente, trustee, beneficiari, guardiano (eventuale).
  • L'effetto centrale è la separazione patrimoniale: il fondo in trust è una massa distinta.
  • Serve una legge regolatrice straniera: l'Italia non ha una disciplina interna del trust.
  • Il trust può essere discrezionale o fisso, revocabile o irrevocabile.
  • Il trust non può: eludere la legittima, coprire debiti esistenti, sostituire un testamento su tutto.
  • Si arriva all'atto istitutivo attraverso una progettazione che inizia con l'analisi del caso.

I quattro soggetti e chi fa cosa

I soggetti del trust: poteri, responsabilità, coincidenze
SoggettoChe cosa faResponsabilitàPuò coincidere con altri?
**Disponente** (settlor)Istituisce il trust e conferisce i beni; definisce le regoleRisponde della lesione dei creditori (revocatoria) e della legittimaSì: può essere anche beneficiario, e in casi limitati trustee (trust autodichiarato)
**Trustee**Amministra i beni secondo l'atto istitutivoPersonale, secondo la legge regolatriceNo con il beneficiario unico (il trust perde la sua funzione); sì con il disponente nel trust autodichiarato
**Beneficiari**Ricevono redditi e/o beni secondo le regoleNessuna per la gestionePossono coincidere con il disponente (es. per la vita)
**Guardiano** (protector)Vigila sul trustee, autorizza gli atti più rilevantiNei limiti dei poteri conferitiMai con il trustee; può essere un familiare o un professionista

L'effetto di separazione patrimoniale e i suoi limiti

Il fondo in trust è un patrimonio separato: non si confonde con il patrimonio personale del trustee, del disponente né dei beneficiari. I creditori personali di ciascuno non possono aggredire i beni del fondo. È l'effetto più importante dello strumento, e la ragione per cui si usa nella protezione patrimoniale.

I limiti sono altrettanto reali. La separazione opera verso i creditori successivi all'apporto e non cancella i debiti già esistenti: un trust tardivo è esposto all'azione revocatoria. E funziona solo se il trust è genuino: se il disponente continua a disporre dei beni come propri, il trust può essere considerato inesistente (sham trust).

Perché serve una legge straniera

L'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 con la L. 364/1989, impegnandosi a riconoscere i trust regolati da una legge straniera, ma non ha una disciplina interna del trust. Il disponente sceglie quindi la legge regolatrice — di norma un ordinamento che disciplina compiutamente l'istituto — che governa la struttura, la durata, i poteri del trustee e i diritti dei beneficiari. Le formalità sui beni italiani seguono comunque la legge italiana. La scelta è trattata nella pagina sulla legge regolatrice.

Trust discrezionale e trust fisso

Nel trust fisso, l'atto istitutivo stabilisce esattamente chi riceve cosa e quando: quote determinate, diritti precisi. Nel trust discrezionale, il trustee ha il potere di decidere, entro i criteri dell'atto, come distribuire redditi e capitale tra una categoria di beneficiari: è lo schema più flessibile, adatto alle famiglie e alle situazioni che cambiano, e richiede un trustee di fiducia.

La distinzione incide anche sulla fiscalità: nel trust discrezionale i beneficiari non hanno un diritto attuale, e la trasparenza ai fini delle imposte dirette non opera; nell'imposta sulle successioni e donazioni conta la determinabilità dei beneficiari (art. 4-bis TUS).

Cosa il trust non può fare

  • Non elude la legittima: i legittimari lesi agiscono in riduzione.
  • Non protegge dai creditori anteriori: l'apporto tardivo è revocabile.
  • Non è un'alternativa alle procedure concorsuali: nella crisi, il trust non regge.
  • Non è uno strumento fiscale di risparmio immediato: la sua funzione è organizzare, non eludere.
  • Non sostituisce la gestione reale: un trust di facciata è considerato inesistente.

Come si arriva all'atto istitutivo

L'atto istitutivo è l'approdo di una progettazione, non il punto di partenza: analisi del patrimonio e degli obiettivi, scelta della legge regolatrice e del trustee, disegno delle regole, poi redazione dell'atto e degli atti di apporto. Il percorso completo, con tempi e documenti, è nella pagina sulla costituzione di un trust; le tipologie più comuni nella sezione tipologie di trust.

Errori da evitare

  • Credere che il trust "blindi" i beni: la separazione ha confini precisi (creditori anteriori, revocatoria, legittima).
  • Scegliere la legge regolatrice per moda, senza verificare che supporti la struttura desiderata.
  • Istituire un trust senza definire con precisione i beneficiari: sul piano fiscale si applica l'aliquota dell'8% senza franchigia.
  • Confondere il ruolo del trustee con quello del guardiano.

Domande frequenti

Il trust è valido in Italia?

Sì: in forza della Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con L. 364/1989, i trust regolati da una legge straniera sono riconosciuti e producono effetti in Italia, nel rispetto delle norme imperative italiane.

Chi è il proprietario dei beni nel trust?

Il trustee: ne è il titolare formale, ma li amministra nell'interesse dei beneficiari secondo l'atto istitutivo. Non può usarli per fini propri, e il fondo è separato dal suo patrimonio personale.

Il disponente può mantenere il controllo dei beni?

In parte: può essere beneficiario, riservarsi poteri di revoca o di indirizzo se la legge regolatrice lo consente. Ma un controllo pieno e informale è il presupposto dello sham trust: il controllo va scritto e limitato, altrimenti la struttura non regge.

Quanto dura un trust?

La durata è stabilita nell'atto istitutivo secondo la legge regolatrice: può essere di anni o di decenni. In Italia non opera il limite anglosassone delle perpetuity, ma la durata va progettata in funzione dello scopo.

Qual è la differenza tra trust e testamento?

Il testamento dispone per il dopo e non governa il patrimonio nel tempo; il trust opera in vita, con regole vincolanti che sopravvivono al disponente. Sono complementari, non alternativi.

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

Via Ancona, 20 — 00198 Roma (RM) · Contenuto curato e revisionato internamente dallo studio.

Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.

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