Beneficiario di trust e revoca degli amministratori: i confini dell’art. 2476, comma 3, c.c.
La configurazione della revoca cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c. come misura autonoma produce una ricaduta restrittiva sin qui poco esplorata: circoscrive la legittimazione ai soli soci della società interessata, escludendo soci di controllanti, beneficiari di trust e creditori sociali. La qualità di beneficiario fonda una pretesa verso il trustee, non un titolo di accesso ai rimedi endo-societari; il danno meramente riflesso non apre vie alternative. L’effettività della tutela va costruita nell’atto di trust.
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In sintesi
- La revoca cautelare come misura autonoma è ammessa anche senza azione risarcitoria, ma resta riservata ai «soci» della società interessata.
- Il socio della controllante non è socio della controllata: la catena partecipativa non accorcia la distanza giuridica.
- Il beneficiario di trust ha una pretesa verso il trustee, non poteri diretti sulle società partecipate dal trust.
- Il danno riflesso — la perdita di valore delle partecipazioni — non fonda la responsabilità ex art. 2476, comma 6, c.c.
- L’effettività della tutela si costruisce nell’atto istitutivo: obblighi del trustee, informazione, rimedi contro l’inerzia.
Il caso
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 gennaio 2026 trae origine da un ricorso volto alla revoca cautelare dell’amministratore unico di una s.r.l. collocata al vertice inferiore di una catena partecipativa multilivello, nella quale assumono rilievo tanto profili di diritto societario interno quanto aspetti riconducibili alla disciplina di un trust familiare. I ricorrenti risultano titolari, ciascuno, del 5% del capitale di una holding, la quale detiene il 90% della società partecipata, amministrata dalla resistente; il residuo 10% è intestato alla madre dell’amministratrice e di uno dei ricorrenti. La controllante è a sua volta partecipata per l’85% da un veicolo societario di diritto inglese riconducibile a un trust familiare, istituito dal padre delle parti prima della propria morte e rispetto al quale i ricorrenti rivendicano la qualità di beneficiari.
Sul piano delle censure gestionali, i ricorrenti deducono la mancata approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e significative divergenze tra i ricavi locativi risultanti dal bilancio 2023 e quelli attesi sulla base della consistenza del patrimonio immobiliare — indicati in bilancio in misura pari a circa la metà del valore stimato dal consulente incaricato — e invocano l’art. 2476, comma 3, c.c. L’ordinanza dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, respinge la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. e condanna i ricorrenti alle spese.
La revoca cautelare come misura autonoma
Il primo profilo di interesse sistematico attiene alla qualificazione della domanda: le conclusioni formulano una richiesta di revoca dell’organo gestorio «in via cautelare», e il giudicante fa prevalere le conclusioni sull’intestazione dell’atto. L’ordinanza afferma, in linea di principio, l’ammissibilità della revoca cautelare anche in difetto di preventiva o contestuale azione risarcitoria, qualificando espressamente tale impostazione come innovativa della Sezione.
Ma la configurazione della revoca cautelare come misura autonoma incide direttamente sul perimetro soggettivo della legittimazione: se la revoca è svincolata dall’azione risarcitoria, il suo ambito soggettivo non può che coincidere con quello testualmente previsto dall’art. 2476, comma 3, c.c. — «ciascun socio» della società interessata. L’ampliamento dell’ambito oggettivo del rimedio comporta, per un meccanismo che può apparire paradossale, una restrizione dell’ambito soggettivo, confinato ai soli soci della società interessata.
Il rigore del dato testuale e i limiti della partecipazione indiretta
Poiché l’art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce il potere di iniziativa a «ciascun socio» senza prevedere estensioni ai soci di società controllanti o ad altri soggetti collocati a un livello superiore della catena partecipativa, il Tribunale ne trae che la legittimazione resta circoscritta alla compagine sociale della società il cui organo gestorio si intende revocare. L’autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l. opera come limite strutturale alla propagazione della legittimazione: il controllo societario, anche qualificato, non funge da «ponte» verso i rimedi endo-societari della controllata.
Conseguenza pratica di immediata evidenza: nelle strutture partecipative multilivello, il socio della capogruppo che intenda reagire a una gestione irregolare della controllata non dispone di un’azione diretta verso gli organi di quest’ultima, ma deve rivolgersi alla capogruppo affinché essa attivi i rimedi che l’ordinamento le riconosce. Ove la capogruppo resti inerte, il rimedio consiste, semmai, nell’azione di responsabilità verso gli amministratori della controllante per non aver esercitato i diritti sociali con la dovuta diligenza. La catena partecipativa non abbrevia la distanza giuridica tra il socio indiretto e la società a valle.
La distinzione tra danno diretto e danno riflesso
I ricorrenti avevano altresì dedotto di essere creditori della società partecipata, in quanto eredi del disponente. Il Tribunale rileva che la responsabilità dell’organo gestorio nei confronti dei creditori sociali (art. 2476, comma 6, c.c.) presuppone l’esistenza di un nesso causale tra la condotta degli amministratori e un danno patrimoniale subito direttamente dal creditore: un pregiudizio che colpisca in modo immediato il suo patrimonio e che non possa ridursi al mero riflesso della diminuzione patrimoniale della società.
Nel caso di specie, il pregiudizio prospettato consiste nella riduzione del valore delle partecipazioni sociali e nella diminuzione del patrimonio della partecipata, destinate a propagarsi lungo la catena partecipativa sino a incidere sulla posizione dei beneficiari del trust: una lesione che integra un tipico danno riflesso, inidoneo a fondare la responsabilità ex art. 2476, comma 6, c.c. Inoltre, anche a prescindere dalla natura riflessa del danno, i creditori sociali, in difetto del preavviso di proposizione dell’azione di responsabilità, non possono ritenersi legittimati a richiedere la revoca cautelare: la revoca autonoma resta riservata ai soci.
Il beneficiario di trust e i rimedi societari: una separazione necessaria
Il Tribunale attribuisce alla qualità di beneficiario un valore meramente fattuale ed esclude che essa possa fondare la legittimazione all’esercizio dei rimedi societari ex art. 2476 c.c. La conclusione è necessaria alla luce della struttura propria del trust: i beni conferiti ricadono sotto il controllo e la titolarità gestoria esclusiva del trustee, che esercita — in nome proprio e nell’interesse dei beneficiari — la totalità dei poteri inerenti ai beni in trust, ivi compresi i diritti sociali connessi alle partecipazioni detenute dal patrimonio segregato.
La posizione del beneficiario si configura come una posizione di pretesa nei confronti del trustee — diritto al rendiconto, al corretto esercizio dei poteri fiduciari e, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimozione o sostituzione del trustee secondo la legge regolatrice — e non si traduce in un potere sostitutivo nell’esercizio delle prerogative gestorie. Ammettere il contrario aggirerebbe il perimetro dei legittimati dell’art. 2476, comma 3, c.c. e svuoterebbe la disciplina propria del rapporto di trust, nella quale i rimedi del beneficiario sono costruiti come pretese nei confronti del trustee, non come poteri diretti sulle entità societarie in cui il patrimonio fiduciario risulti investito.
Implicazioni pratiche e vuoti di tutela
Non può trascurarsi il risvolto problematico della rigorosa separazione: in architetture caratterizzate dalla compresenza di trust e catene partecipative multilivello, il beneficiario che rilevi una gestione pregiudizievole della società partecipata può trovarsi in una posizione di tutela soltanto mediata e potenzialmente ritardata. Ove il trustee si mostri inerte o connivente, il beneficiario non dispone di strumenti diretti per incidere sulla gestione societaria della partecipata.
L’insegnamento pratico è che l’effettività della tutela dei beneficiari nelle strutture fiduciarie complesse dipende in misura determinante dalla struttura dell’atto istitutivo: è opportuno che l’atto di trust disciplini con puntualità l’obbligo del trustee di esercitare i diritti sociali nell’interesse dei beneficiari, le modalità di informazione dei beneficiari sulla gestione delle società partecipate e i rimedi concretamente azionabili in caso di inerzia o di condotta pregiudizievole. Parimenti, l’inserimento in eventuali patti parasociali di clausole che attribuiscano al beneficiario facoltà di segnalazione o di impulso può contribuire a colmare il vuoto di tutela.
Errori da evitare
- Ritenere che la qualità di beneficiario di trust attribuisca poteri diretti sulle società partecipate dal trust: la pretesa è verso il trustee.
- Costruire strutture fiduciarie complesse senza disciplinare nell’atto istitutivo l’esercizio dei diritti sociali e l’informazione dei beneficiari.
- Confondere danno diretto e danno riflesso nella responsabilità verso i creditori sociali (art. 2476, comma 6, c.c.).
Domande frequenti
Il beneficiario di un trust può chiedere la revoca degli amministratori della società partecipata dal trust?
No: la legittimazione ex art. 2476, comma 3, c.c. spetta ai soli soci della società interessata. Il beneficiario ha una pretesa verso il trustee — rendiconto, corretto esercizio dei poteri, eventuale rimozione o sostituzione secondo la legge regolatrice — non rimedi endo-societari.
Il socio della controllante può agire direttamente contro gli amministratori della controllata?
No: deve rivolgersi alla controllante affinché attivi i rimedi sociali. Se la controllante resta inerte, il rimedio è l’azione di responsabilità verso i suoi amministratori per non aver esercitato i diritti sociali con la dovuta diligenza.
Come si costruisce la tutela del beneficiario nelle strutture complesse?
Nell’atto istitutivo del trust: obblighi del trustee nell’esercizio dei diritti sociali, modalità di informazione dei beneficiari, rimedi contro l’inerzia; e, ove possibile, clausole nei patti parasociali che attribuiscano al beneficiario facoltà di segnalazione o di impulso.
Riferimenti normativi
- Art. 2476, comma 3, e comma 6, c.c. ↗
- Art. 2359 c.c. — società controllate ↗
- Trib. Roma, 16 gennaio 2026 (revoca cautelare amministratori)
- Convenzione dell’Aja 1985, ratificata con L. 364/1989 ↗
- Fonte: Trusts, 2026, 400 ↗
A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario
Pubblicato il · Aggiornato al · Ultima verifica editoriale 2026-09-05
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.
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