Il trust senza beneficiari: quando si usa
Il trust di scopo (o *purpose trust*) persegue una finalità determinata — beneficenza, conservazione di un bene, sostegno a un progetto — senza beneficiari individuati. È riconosciuto dalla Convenzione dell'Aja del 1985 se lo scopo è sufficientemente definito, e ha una fiscalità specifica dopo il D.Lgs. 139/2024.
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In sintesi
- Nel trust di scopo manca un beneficiario: il trustee persegue lo scopo indicato nell'atto istitutivo.
- È utilizzato per beneficenza, conservazione di patrimoni artistici, sostegno a progetti, governance di beni.
- La mancanza di beneficiari determinati incide sulla fiscalità: all'attribuzione può applicarsi l'aliquota dell'8% senza franchigia.
- Serve un guardiano o un meccanismo di enforcement dello scopo: senza beneficiari nessuno può far valere il programma.
- Va distinto dai trust a beneficio di enti, che hanno beneficiari (gli enti stessi).
Cos'è il trust di scopo
Il trust presuppone di norma beneficiari, ma la Convenzione dell'Aja del 1985 riconosce anche i trust istituiti per uno scopo determinato: il trustee non amministra nell'interesse di persone, ma per realizzare la finalità indicata dal disponente. In Italia lo schema è utilizzato per beneficenza e filantropia, per la conservazione di beni (collezioni, archivi, immobili storici), per finanziare progetti (borse di studio, ricerca), per la governance di beni senza un proprietario-beneficiario naturale.
La linea di confine è questa: se i beni sono destinati a un ente determinato (una fondazione, un'associazione), quello è un beneficiario, e non si tratta di trust di scopo in senso stretto.
Il problema dell'enforcement
Senza beneficiari, nessuno ha interesse legittimato a pretendere dal trustee l'esecuzione dello scopo. Per questo il trust di scopo richiede quasi sempre un guardiano (o enforcer) con poteri di controllo e di azione, e regole precise su cosa il trustee deve fare. È un elemento strutturale, non un'opzione: un trust di scopo senza meccanismo di enforcement è fragile.
Fiscalità del trust di scopo
Dopo il D.Lgs. 139/2024, il trust di scopo rientra nella disciplina dell'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990: l'imposta sulle successioni e donazioni rileva ove il trust determini arricchimenti gratuiti dei beneficiari. Nel trust di scopo senza beneficiari determinati, alla devoluzione dei beni si applica in linea di principio l'aliquota più elevata (8%) senza franchigia, salvo la possibilità di rideterminazione quando i destinatari divengano individuabili.
Sono invece esclusi dall'imposta i trust di scopo che non determinano arricchimento gratuito di alcun beneficiario: è il tema della pagina sui trust esclusi dall'imposta. Ai fini delle imposte dirette, il trust di scopo è soggetto passivo IRES in via ordinaria (trust opaco).
Esempi di utilizzo
- Beneficenza strutturata. Un patrimonio destinato a sostenere, per anni, iniziative in un settore determinato, con un comitato che individua i progetti.
- Conservazione di un bene. Un immobile storico o una collezione affidati a un trustee con l'obbligo di conservarli e valorizzarli.
- Sostegno alla ricerca. Borse di studio e finanziamenti a progetti selezionati secondo criteri scritti.
- Gestione di beni comuni di una famiglia. Un bene che la famiglia vuole mantenere unito nel tempo, senza beneficiari individuali.
Limiti e rischi
Il trust di scopo non è un contenitore generico: lo scopo deve essere determinato e lecito, e il trustee deve poterlo perseguire concretamente. Scopi vaghi o irrealizzabili espongono il trust a contestazioni. Inoltre, la durata e l'assenza di beneficiari impongono una disciplina attenta della destinazione finale dei beni: a chi vanno se lo scopo si esaurisce?
Errori da evitare
- Istituire un trust di scopo con finalità vaghe: lo scopo deve essere determinato per essere valido e governabile.
- Non nominare un guardiano: senza beneficiari, nessuno può controllare il trustee.
- Non disciplinare la destinazione finale dei beni all'esaurimento dello scopo.
- Confondere il trust di scopo con il trust a favore di enti: la fiscalità è diversa.
Domande frequenti
Il trust di scopo è valido in Italia?
Sì: la Convenzione dell'Aja del 1985 lo riconosce purché lo scopo sia sufficientemente definito. La prassi notarile e la giurisprudenza italiana lo ammettono da tempo.
Un trust di beneficenza paga l'imposta sulle successioni e donazioni?
Dipende: se non determina arricchimento gratuito di beneficiari individuati, il trust di scopo può restare fuori dall'imposta; diversamente si applicano le regole dell'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, con l'aliquota dell'8% senza franchigia in assenza di beneficiari determinati. La materia è trattata nella pagina sui [trust esclusi dall'imposta](/fiscalita/trust-esclusi-dallimposta/).
Chi controlla il trustee in un trust di scopo?
Il guardiano (enforcer), nominato nell'atto istitutivo con poteri di controllo e di azione, ed eventualmente le autorità competenti per i profili di loro spettanza (es. per gli enti beneficiari di liberalità).
Qual è la durata di un trust di scopo?
È stabilita dall'atto istitutivo. In Italia non opera la regola anglosassone di durata massima, ma la durata va definita con attenzione allo scopo e alla destinazione finale dei beni.
Riferimenti normativi
A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario
Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.
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