Strumenti alternativi

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

L'art. 2645-ter c.c. consente di vincolare beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per non più di novant'anni o per la vita del beneficiario. I beni restano al conferente, ma separati ai fini della responsabilità. È lo strumento di destinazione più semplice del nostro ordinamento: meno potente del trust, ma molto meno costoso.

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In sintesi

  • Vincola immobili e beni mobili registrati a interessi meritevoli di tutela.
  • I beni restano in capo al conferente: il vincolo non trasferisce la proprietà.
  • Durata massima: novant'anni o vita del beneficiario persona fisica.
  • La trascrizione rende il vincolo opponibile ai terzi.
  • Con la L. 112/2016 gode delle stesse agevolazioni del trust per la disabilità grave.

Come funziona

L'atto di destinazione individua il bene, lo scopo, la durata e i soggetti coinvolti, e si trascrive nei Registri Immobiliari. Dalla trascrizione, i beni vincolati e i loro frutti sono impiegati solo per lo scopo e sono aggredibili solo per debiti contratti per quello scopo. Non si trasferisce nulla: il bene resta del conferente, che lo amministra secondo il vincolo.

Le finalità ammesse

  • Persone con disabilità (in combinazione con la L. 112/2016).
  • Pubbliche amministrazioni ed enti.
  • Altri soggetti: interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.

Limiti

  • Solo beni immobili e mobili registrati.
  • Durata massima di novant'anni.
  • Nessuna gestione professionale indipendente obbligatoria.
  • Finalità circoscritte alle categorie dell'art. 2645-ter.

Vincolo o trust?

Il vincolo è la scelta efficiente per un singolo immobile e uno scopo semplice; il trust per patrimoni compositi, gestione dinamica e regole articolate. Il confronto completo è nella pagina trust o vincolo di destinazione.

Errori da evitare

  • Vincolare beni non ammessi (denaro, titoli al portatore).
  • Ignorare il limite dei novant'anni.
  • Credere che il vincolo trasferisca i beni: restano al conferente.

Domande frequenti

Il vincolo di destinazione paga le imposte?

Dopo il D.Lgs. 139/2024 segue la disciplina dell'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990: imposta in uscita, salvo opzione per l'anticipo; alla costituzione, imposte d'atto fisse.

Si può vincolare una somma di denaro?

No: l'art. 2645-ter riguarda immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri. Per il denaro serve il trust.

Chi amministra i beni vincolati?

Di norma il conferente, secondo il vincolo. Si può prevedere un gestore diverso, ma non è un trustee: la struttura è più semplice.

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

Via Ancona, 20 — 00198 Roma (RM) · Contenuto curato e revisionato internamente dallo studio.

Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

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