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Il patto di famiglia: requisiti e fiscalità

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce l'azienda o le partecipazioni di controllo a un discendente, con l'accordo di tutti i legittimari, che vengono liquidati. Gode dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni alle condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.

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In sintesi

  • È un contratto: richiede l'accordo di tutti i legittimari presenti.
  • Trasferisce azienda o partecipazioni di controllo a un discendente designato.
  • Gli altri legittimari vanno liquidati, anche con beni esterni al patto.
  • È esente dall'imposta sulle successioni e donazioni alle condizioni di legge.
  • Non governa il dopo: la partecipazione è dell'assegnatario.

I requisiti

  • Imprenditore disponente (anche non più operativo, purché titolare).
  • Assegnatario: un discendente.
  • Partecipazione di tutti i legittimari esistenti al momento del patto.
  • Liquidazione dei legittimari non assegnatari (anche con beni esterni).
  • Oggetto: azienda o partecipazioni di controllo.
  • Forma: atto pubblico.

La liquidazione dei legittimari

I legittimari che non ricevono l'azienda hanno diritto a una liquidazione pari alla loro quota di legittima, salvo rinuncia espressa. I beni assegnati in liquidazione non scontano l'imposta sulle successioni e donazioni; per i legittimari che rinunciano, i beni ricevuti in seguito scontano le regole ordinarie. La liquidazione è il punto negoziale più delicato del patto.

La fiscalità

Il patto di famiglia gode dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni quando sussistono le condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990: trasferimento di azienda o partecipazioni, assegnatario discendente, liquidazione dei legittimari. Restano dovute le imposte d'atto.

Patto di famiglia o trust?

Il patto richiede l'accordo della famiglia e trasferisce subito; il trust non richiede accordi e governa nel tempo. Il confronto completo è nella pagina trust o patto di famiglia.

Errori da evitare

  • Stipulare il patto senza uno dei legittimari: il patto è invalido.
  • Omettere la liquidazione dei legittimari non assegnatari.
  • Usare il patto per beni diversi da azienda o partecipazioni.
  • Credere che il patto esoneri dall'imposta senza verificare le condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, TUS.

Domande frequenti

Il patto di famiglia è esente da imposte?

Sì, alle condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990: azienda o partecipazioni di controllo, assegnatario discendente, partecipazione e liquidazione dei legittimari.

Serve il consenso di tutti i figli?

Di tutti i legittimari esistenti al momento del patto: senza la loro partecipazione, il patto non si può stipulare.

Il patto di famiglia si può modificare?

Sì, con il consenso delle stesse parti e con un nuovo atto pubblico. E si può sciogliere per mutuo dissenso.

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

Via Ancona, 20 — 00198 Roma (RM) · Contenuto curato e revisionato internamente dallo studio.

Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

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