Il patto di famiglia: requisiti e fiscalità
Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce l'azienda o le partecipazioni di controllo a un discendente, con l'accordo di tutti i legittimari, che vengono liquidati. Gode dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni alle condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.
Pubblicato il · Aggiornato al
In sintesi
- È un contratto: richiede l'accordo di tutti i legittimari presenti.
- Trasferisce azienda o partecipazioni di controllo a un discendente designato.
- Gli altri legittimari vanno liquidati, anche con beni esterni al patto.
- È esente dall'imposta sulle successioni e donazioni alle condizioni di legge.
- Non governa il dopo: la partecipazione è dell'assegnatario.
I requisiti
- Imprenditore disponente (anche non più operativo, purché titolare).
- Assegnatario: un discendente.
- Partecipazione di tutti i legittimari esistenti al momento del patto.
- Liquidazione dei legittimari non assegnatari (anche con beni esterni).
- Oggetto: azienda o partecipazioni di controllo.
- Forma: atto pubblico.
La liquidazione dei legittimari
I legittimari che non ricevono l'azienda hanno diritto a una liquidazione pari alla loro quota di legittima, salvo rinuncia espressa. I beni assegnati in liquidazione non scontano l'imposta sulle successioni e donazioni; per i legittimari che rinunciano, i beni ricevuti in seguito scontano le regole ordinarie. La liquidazione è il punto negoziale più delicato del patto.
La fiscalità
Il patto di famiglia gode dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni quando sussistono le condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990: trasferimento di azienda o partecipazioni, assegnatario discendente, liquidazione dei legittimari. Restano dovute le imposte d'atto.
Patto di famiglia o trust?
Il patto richiede l'accordo della famiglia e trasferisce subito; il trust non richiede accordi e governa nel tempo. Il confronto completo è nella pagina trust o patto di famiglia.
Errori da evitare
- Stipulare il patto senza uno dei legittimari: il patto è invalido.
- Omettere la liquidazione dei legittimari non assegnatari.
- Usare il patto per beni diversi da azienda o partecipazioni.
- Credere che il patto esoneri dall'imposta senza verificare le condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, TUS.
Domande frequenti
Il patto di famiglia è esente da imposte?
Sì, alle condizioni dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990: azienda o partecipazioni di controllo, assegnatario discendente, partecipazione e liquidazione dei legittimari.
Serve il consenso di tutti i figli?
Di tutti i legittimari esistenti al momento del patto: senza la loro partecipazione, il patto non si può stipulare.
Il patto di famiglia si può modificare?
Sì, con il consenso delle stesse parti e con un nuovo atto pubblico. E si può sciogliere per mutuo dissenso.
Riferimenti normativi
A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario
Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.
Lascia i tuoi recapiti: lo studio ti ricontatta, con la riservatezza del segreto professionale.
Richiedi di essere contattato →