Glossario · Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)
Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. destina beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri a interessi meritevoli di tutela, per non più di novant'anni o per la vita del beneficiario persona fisica. I beni restano al conferente, ma separati ai fini della responsabilità dopo la trascrizione.
È lo strumento di destinazione più semplice ed economico dell'ordinamento, meno flessibile del trust: beni e finalità circoscritti, nessuna gestione professionale obbligatoria.
Fiscalmente è equiparato al trust dall'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, e gode delle agevolazioni Dopo di Noi ex L. 112/2016.
Riferimento normativo
Art. 2645-ter c.c.; art. 4-bis D.Lgs. 346/1990
L'errore comune
Credere che il vincolo trasferisca i beni: restano in capo al conferente.
Approfondimenti
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.