Glossario · Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)

Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. destina beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri a interessi meritevoli di tutela, per non più di novant'anni o per la vita del beneficiario persona fisica. I beni restano al conferente, ma separati ai fini della responsabilità dopo la trascrizione.

È lo strumento di destinazione più semplice ed economico dell'ordinamento, meno flessibile del trust: beni e finalità circoscritti, nessuna gestione professionale obbligatoria.

Fiscalmente è equiparato al trust dall'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, e gode delle agevolazioni Dopo di Noi ex L. 112/2016.

Riferimento normativo

Art. 2645-ter c.c.; art. 4-bis D.Lgs. 346/1990

L'errore comune

Credere che il vincolo trasferisca i beni: restano in capo al conferente.

Approfondimenti

Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.