Approfondimento · Fiscalità delle partecipazioni

Black list: affrancamento al 36%, i conti sono da rifare

Affrancare le partecipazioni black list costerà il 36% — quindici punti in più rispetto alla misura ordinaria del 21% — con versamento esclusivamente in unica soluzione: la rateizzazione è espressamente esclusa. Lo prevede l’art. 27 dello schema di decreto legislativo correttivo omnibus, che interviene sull’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

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In sintesi

  • L’aliquota sale dal 21% al 36% per i titoli non negoziati emessi da imprese o enti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  • Per le partecipazioni black list la rateizzazione è esclusa: versamento in unica soluzione.
  • Restano al 21% le partecipazioni quotate black list (rideterminazione sul valore normale).
  • La convenienza va misurata caso per caso: 36% secco sull’intero valore periziato contro IRPEF progressiva sull’intera plusvalenza.
  • La finestra al 21% resta percorribile per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, con versamento entro il 30 novembre 2026.

La stretta e il regime vigente

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, alle società semplici, agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di assumere, in luogo del costo storico, il valore della partecipazione posseduta al 1° gennaio di ciascun anno, risultante da perizia giurata di stima, versando entro il 30 novembre un’imposta sostitutiva del 21% — in unica soluzione o in tre rate annuali con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

L’art. 27 dello schema di decreto correttivo omnibus, attuativo della delega di cui alla legge 111/2023, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, innalza al 36% la sostitutiva per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (criteri dell’art. 47-bis, comma 1, TUIR), escludendo espressamente la rateizzazione.

Perché la stretta

Il correttivo prende di mira un’asimmetria nota agli operatori: le plusvalenze su partecipazioni «ordinarie» scontano la sostitutiva del 26%; quelle su partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata concorrono integralmente al reddito imponibile, con IRPEF progressiva fino all’aliquota marginale del 43%, oltre alle addizionali, salvo che il contribuente dimostri, anche mediante interpello, che dal possesso della partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi nel regime privilegiato (art. 47-bis, comma 2, lett. b, TUIR). L’affrancamento al 21% consentiva di più che dimezzare il prelievo prospettico: un arbitraggio che il legislatore delegato ridimensiona, senza però azzerarlo, perché anche il nuovo 36% resta al di sotto della tassazione ordinaria piena.

Il perimetro e la decorrenza

La maggiorazione colpisce soltanto i titoli non negoziati nei mercati regolamentati: restano fuori, al 21%, le partecipazioni quotate emesse da soggetti black list, per le quali la rideterminazione opera sul valore normale (art. 9, comma 4, lett. a, TUIR). Lo schema non reca disciplina transitoria: la stretta opererà dall’entrata in vigore del decreto; le stime di gettito decorrono dal 2027, il che lascia intendere che la nuova aliquota si applichi alle rideterminazioni riferite alle partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2027.

Se l’impostazione sarà confermata nel testo definitivo, resterà percorribile alle condizioni vigenti (21%, rateizzabile) l’affrancamento delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, con perizia e versamento (o prima rata) entro il 30 novembre 2026: una finestra che, per chi detiene quote in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, merita di essere valutata per tempo.

Conti da rifare: il test di convenienza

Per i contribuenti interessati la convenienza andrà misurata caso per caso: da un lato un prelievo secco del 36% sull’intero valore periziato — non sulla sola plusvalenza latente — da versare in unica soluzione e maggiorato del costo della perizia; dall’altro l’IRPEF progressiva sull’intera plusvalenza al momento del realizzo, salva la prova dell’esimente. Il differenziale rimane, ma si assottiglia, e la fine della rateizzazione concentra sull’anno del versamento un impatto finanziario non trascurabile.

Un esempio numerico

Partecipazione non quotata in società black list: costo fiscale 100.000 €, valore di perizia 1.000.000 €.
Regime vigente: sostitutiva del 21% sull’intero valore = 210.000 €, anche in tre rate.
Nuova aliquota: 36% = 360.000 €, in unica soluzione.
Cessione a 1.000.000 € senza affrancamento: plusvalenza di 900.000 € al 43% marginale ≈ 387.000 €, senza addizionali.

Il risparmio, che oggi supera i 170.000 €, si ridurrebbe a poco più di 25.000 €. E con costo fiscale di 200.000 €, l’imposta ordinaria sulla plusvalenza di 800.000 € (circa 344.000 €) risulterebbe inferiore alla sostitutiva: affrancare diventerebbe antieconomico. Al 36% la convenienza sopravvive solo quando il costo storico è modesto rispetto al valore attuale — e va sempre verificata considerando le addizionali e l’eventuale dimostrabilità dell’esimente.

Le mosse per chi ha già rivalutato

Chi ha già affrancato in passato e intende aggiornare il valore può scomputare dalla nuova sostitutiva quella già versata nelle precedenti rideterminazioni, o chiederne il rimborso (d.l. 70/2011): con l’aliquota al 36%, però, il conguaglio sulle quote black list diventa sensibilmente più oneroso, per giunta in unica soluzione. Sul fronte opposto, chi è in grado di documentare l’esimente dell’art. 47-bis, comma 2, lett. b, TUIR può evitare del tutto la questione: dimostrata l’esimente, la plusvalenza esce dal regime black list e sconta l’ordinaria sostitutiva del 26%.

Errori da evitare

  • Trascurare la finestra al 21% per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026: è percorribile fino al 30 novembre 2026, salvo conferme.
  • Affrancare al 36% quando il costo storico è elevato rispetto al valore attuale: può risultare antieconomico.
  • Dimenticare che la nuova disciplina è replicata all’art. 169 del testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Domande frequenti

Per quali partecipazioni sale l’aliquota al 36%?

Per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri dell’art. 47-bis, comma 1, TUIR. Per le partecipazioni quotate black list resta il 21%.

La rateizzazione è ancora possibile?

Per le partecipazioni black list no: la rateizzazione è espressamente esclusa, e il versamento dovrà avvenire in unica soluzione. Per le altre partecipazioni non quotate resta il regime ordinario (unica soluzione o tre rate annuali).

C’è ancora tempo per affrancare al 21%?

Lo schema non reca disciplina transitoria, ma le stime di gettito decorrono dal 2027: se confermato, resterebbe percorribile l’affrancamento al 21% delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, con versamento entro il 30 novembre 2026.

Conviene sempre affrancare al 36%?

No: la convenienza va misurata caso per caso tra il 36% secco sull’intero valore periziato e l’IRPEF progressiva sulla plusvalenza al realizzo, considerando addizionali e dimostrabilità dell’esimente ex art. 47-bis, comma 2, lett. b, TUIR.

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

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Pubblicato il · Aggiornato al · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

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