Trust successorio e di famiglia

Decidere oggi come sarà trasmesso il patrimonio

Il trust successorio è un trust istituito in vita con finalità di pianificazione della trasmissione del patrimonio: i beni conferiti non entrano nella successione del disponente e seguono le regole scritte nell'atto istitutivo. Non può però eludere la quota di legittima: i legittimari lesi possono agire in riduzione.

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In sintesi

  • Il trust successorio toglie i beni conferiti dalla massa ereditaria e li sottopone a regole scritte in vita.
  • Resta vincolato al rispetto della legittima: non è uno strumento per escludere gli eredi necessari.
  • Si integra con il testamento, che può dotare il trust o regolare il patrimonio residuo.
  • Permette distribuzioni graduali e condizionate: quote di età, redditi vitalizi, tutele per i fragili.
  • Il momento fiscale si è spostato in uscita con il D.Lgs. 139/2024: l'imposta si applica all'attribuzione ai beneficiari.

Cosa cambia rispetto al testamento

Trust successorio e testamento a confronto
AspettoTestamentoTrust successorio
Momento dell'efficaciaAlla morte del testatoreImmediato per la segregazione; le regole valgono nel tempo
Controllo sul dopoNessuno dopo la successioneRegole vincolanti per trustee e beneficiari
Distribuzioni condizionateLimitate (condizione, onere)Ampie: quote di età, rendite, condizioni
Vulnerabilità agli erediQuota disponibile e legittimaBeni fuori dall'asse ereditario (salva riduzione)
RevocabilitàSempre, fino alla morteSecondo la legge regolatrice; di norma vincolante

I benefici pratici per la famiglia

  • Distribuzioni graduate. Si può stabilire che i figli ricevano il patrimonio in più momenti (es. 30, 35, 40 anni) o come reddito.
  • Tutela dei soggetti fragili. Rendite e assistenza per chi non può gestire autonomamente i beni.
  • Protezione dai rischi dei beneficiari. I beni in trust non si confondono con il patrimonio dei beneficiari e non sono aggredibili dai loro creditori.
  • Governo dei beni complessi. Aziende, immobili, partecipazioni restano amministrati secondo regole scritte, non divisi.

Il confine della legittima

Il trust non è uno strumento per escludere gli eredi legittimari. Se il conferimento lede le quote riservate (artt. 536 ss. c.c.), i legittimari possono agire in riduzione contro i beneficiari, anche a distanza di anni. La giurisprudenza è ferma su questo punto, e la pagina trust e legittima ne ricostruisce i termini.

Una pianificazione corretta parte dalla composizione della famiglia e dalle quote riservate: il trust lavora sulla quota disponibile e su ciò che i legittimari accettano consapevolmente.

Fiscalità

Con la riforma del D.Lgs. 139/2024, l'istituzione e la dotazione del trust non scontano in via ordinaria l'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposta si applica al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con aliquote (4%, 6%, 8%) e franchigie determinate dal rapporto tra disponente e beneficiario. Il disponente può optare per la tassazione anticipata al conferimento.

Per i beni conferiti in trust successorio a favore di discendenti, all'attribuzione finale si applica in linea di principio l'aliquota del 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per beneficiario.

Quando è preferibile una donazione

Se l'obiettivo è trasferire subito e definitivamente un bene a una persona determinata, la donazione (o il testamento per il dopo) è spesso più semplice e meno costosa. Il trust successorio si giustifica quando servono regole nel tempo: patrimoni complessi, beneficiari minori o fragili, volontà di graduare, necessità di proteggere i beni dai rischi dei beneficiari. Il confronto è nella pagina trust o donazione.

Errori da evitare

  • Conferire in trust oltre la quota disponibile ignorando i legittimari: l'azione di riduzione può colpire i beneficiari anni dopo.
  • Non coordinare trust e testamento, creando contraddizioni tra i due.
  • Prevedere beneficiari indeterminati senza sapere che all'attribuzione si applica l'aliquota dell'8% senza franchigia.
  • Trascurare il regime dei trust già istituiti prima del 2025, cui l'art. 4-bis si applica comunque.

Domande frequenti

I beni in trust successorio entrano nella dichiarazione di successione?

I beni validamente conferiti in trust in vita non fanno parte dell'asse ereditario e non rientrano nella dichiarazione di successione del disponente. Diverso è il caso del trust testamentario, per il quale l'obbligo dichiarativo permane, e i casi di conferimenti lesivi della legittima o inefficaci.

Il trust successorio può essere revocato?

Dipende dalla legge regolatrice e dall'atto istitutivo. In generale il trust è irrevocabile, salvo espressa previsione. È una differenza fondamentale rispetto al testamento: la scelta di conferire in trust va presa con consapevolezza della sua stabilità.

Si può nominare il coniuge beneficiario di un reddito e i figli beneficiari finali?

Sì: il trust può prevedere beneficiari di reddito (es. il coniuge superstite, per la vita) e beneficiari finali (i figli, alla morte del coniuge o a date stabilite). È uno degli schemi più utilizzati nella pianificazione successoria.

Il trust successorio paga l'imposta al conferimento?

In via ordinaria no: dopo il D.Lgs. 139/2024 l'imposta si applica all'attribuzione ai beneficiari. Il disponente può optare per pagare subito, al conferimento, "cristallizzando" aliquote e franchigie attuali. La scelta è analizzata nella pagina [entrata o uscita](/fiscalita/entrata-o-uscita-quale-opzione/).

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

Via Ancona, 20 — 00198 Roma (RM) · Contenuto curato e revisionato internamente dallo studio.

Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

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