Glossario · Azione revocatoria

Azione revocatoria

L'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) consente al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti con cui il debitore ha disposto del patrimonio pregiudicando le sue ragioni. Un trust istituito quando il debito è già sorto è esposto a questo rimedio: è la ragione per cui la tempestività decide l'efficacia della struttura.

Presupposti: pregiudizio alle ragioni del credito (eventus damni) e consapevolezza del disponente; per gli atti a titolo gratuito basta la conoscenza del pregiudizio.

Il termine di prescrizione è di cinque anni dall'atto; in presenza di procedure concorsuali operano le revocatorie concorsuali, più severe.

Riferimento normativo

Artt. 2901–2903 c.c.; D.Lgs. 14/2019

L'errore comune

Istituire il trust quando il debito è già sorto sperando che "copra" i beni: la revocatoria lo rende inefficace.

Approfondimenti

Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.