Conferimento in trust di immobili ed esdebitazione: i limiti del giudizio di meritevolezza
Con il decreto in commento la Corte d’appello di Firenze nega l’esdebitazione qualificando come condotta distrattiva il conferimento in trust di immobili operato dal debitore anni prima del fallimento, e già oggetto di revocatoria transatta con esito satisfattivo per la massa. La decisione non persuade: confonde l’effetto segregativo del trust con il disvalore dei soli trust anticoncorsuali e fonda il proprio giudizio su una presunzione apodittica, con inversione dell’onere della prova. Contro tali trust l’ordinamento appronta già rimedi tipici — revocatoria, simulazione, sham trust — il cui esperimento esaurisce la tutela concorsuale: sanzionare nuovamente, in sede di esdebitazione, una condotta già neutralizzata duplica la sanzione.
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In sintesi
- L’effetto segregativo del trust è la cifra giuridica dell’istituto, non un dato patologico: conta la causa concreta del conferimento.
- Il rapporto tra trust e procedura concorsuale si misura sul terreno dell’opponibilità (Cass. 3 luglio 2025, n. 18084), non su quello astratto della «distrazione».
- La transazione sulla revocatoria, con esito satisfattivo per la massa, neutralizza il pregiudizio patrimoniale: reimputare la condotta in sede di esdebitazione duplica la sanzione.
- La presunzione «come di prassi accade» inverte l’onere della prova: gli indici di strumentalità sono tipici e devono essere allegati dall’opponente.
- La documentazione contestuale all’istituzione del trust è il presidio decisivo per la «diversa giustificazione».
Il caso e la decisione
Con sentenza 29 gennaio 2016, n. 12, il Tribunale di Lucca dichiarava il fallimento di una società di persone e dei suoi soci illimitatamente responsabili; la procedura veniva chiusa il 1° aprile 2019. Il 25 marzo 2020 uno dei soci presentava istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 142 L. F. Il Tribunale di Lucca, con decreto 18 settembre 2025, n. 7428, rigettava l’istanza ritenendo che, prima dell’apertura del fallimento, il debitore aveva conferito in trust due immobili di sua proprietà, costringendo la curatela a promuovere un giudizio revocatorio conclusosi in via transattiva: in tale condotta individuava il difetto del requisito di meritevolezza.
La Corte d’appello di Firenze, con decreto del 15 dicembre 2025, rigetta il reclamo e conferma la decisione di primo grado, attraverso un percorso che si articola sui seguenti passaggi: applicabilità ratione temporis della legge fallimentare; ridimensionamento del requisito oggettivo della soddisfazione anche parziale dei creditori, alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023; qualificazione del conferimento in trust come distrazione dell’attivo ex art. 142, n. 5, L. F.; rilevanza dell’allungamento dei tempi della procedura imputabile al giudizio revocatorio; irrilevanza assolutoria della transazione.
Distrazione dell’attivo: una nozione troppo estesa
La Corte adotta una nozione estensiva della distrazione, tale da ricomprendere «qualsiasi attività volta a limitare la garanzia patrimoniale generica»: in questa cornice, l’effetto segregativo del trust integrerebbe ex se la fattispecie ostativa. Ma l’effetto di separazione patrimoniale, opponibile erga omnes una volta perfezionata la pubblicità, costituisce non un dato patologico bensì la cifra giuridica dell’istituto, sancita dalla Convenzione dell’Aja del 1985 e metabolizzata dall’ordinamento attraverso il riconoscimento di una pluralità di strumenti di destinazione — fondo patrimoniale, vincolo ex art. 2645-ter c.c., patrimoni destinati — nonché, sul piano concorsuale, attraverso l’utilizzabilità di strumenti fiduciari o segregativi, incluso il trust, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 7, L. 27 gennaio 2012, n. 3).
Equiparare tout court la segregazione fiduciaria a una distrazione significa trascurare la distinzione tra atti istitutivi di strumenti di destinazione adottati per scopi legittimi — pianificazione successoria, tutela di soggetti deboli, organizzazione di patrimoni familiari — e atti compiuti in vista dell’insolvenza, e dunque potenzialmente revocabili, simulati o, secondo la categoria di matrice anglosassone, sham. La distinzione è stata compiuta dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla materia concorsuale: il trust anticoncorsuale, che «viene a sostituirsi alla procedura fallimentare» e «impedisce lo spossessamento dell’imprenditore insolvente», presenta una causa concreta non meritevole di tutela; ben diverso è il trust istituito in bonis e per finalità lecite.
L’opponibilità: l’insegnamento di Cass. 3 luglio 2025, n. 18084
La Sezione Prima della Cassazione, con sentenza 3 luglio 2025, n. 18084, ha enunciato un principio sistemico di portata generale: il rapporto tra trust e procedura concorsuale non si misura sull’astratta categoria della «distrazione», bensì sul terreno tecnico dell’opponibilità ai creditori, secondo le norme imperative interne che, ai sensi dell’art. 15, lett. d) ed e), della Convenzione dell’Aja, fanno salve la disciplina del trasferimento di proprietà e la protezione dei creditori in caso di insolvibilità. Il trust «non è un ente dotato di personalità giuridica», ma «un insieme di beni e rapporti, destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee»: in difetto di trascrizione dell’atto dispositivo anteriore al fallimento (art. 45 L. F.) o, per i beni mobili, di data certa anteriore al concorso (art. 2704 c.c.), il trust non è opponibile alla curatela.
La stessa pronuncia àncora la reazione contro i conferimenti potenzialmente pregiudizievoli a due piani tipici e distinti — la valutazione della causa concreta del programma negoziale e l’applicazione dei rimedi recuperatori, come la revocatoria ordinaria o fallimentare — senza mai elevare l’effetto segregativo, di per sé, ad autonoma categoria distrattiva. L’applicazione di tale impianto alla vicenda decisa da App. Firenze svela un’incongruenza metodologica: nel caso di specie il problema dell’opponibilità era già stato affrontato e risolto nella sua sede propria, attraverso la revocatoria definita in via transattiva.
La revocatoria transatta: condotta neutralizzata o doppia sanzione?
La Corte disinnesca l’argomento del debitore — che aveva versato alla procedura una somma superiore al valore della propria quota dei beni conferiti — affermando che la transazione «ha al più ridotto gli effetti negativi della sua condotta, e comunque è stata imposta dal fatto che l’esito del giudizio appariva scontato». L’argomentazione lascia aperti quesiti non secondari. Se il fine della valutazione di meritevolezza è la tutela della massa, e se la massa ha ottenuto in via transattiva il riequilibrio patrimoniale che la revocatoria avrebbe perseguito in via accertativo-restitutoria, la condotta originaria perde — quanto meno in larga parte — il proprio disvalore obiettivo: il requisito negativo dell’art. 142, n. 5, L. F. non assolve una funzione afflittiva, bensì di salvaguardia della garanzia patrimoniale dei creditori.
Sostenere che la transazione «al più ha ridotto gli effetti negativi» presuppone effetti negativi residui, ma il decreto non li individua. Né convince l’argomento del «mantenimento della titolarità dei beni nel trust»: la scelta delle parti di non sciogliere il trust ma di compensarne gli effetti monetariamente è in sé neutra. La composizione transattiva, accompagnata dal versamento di una somma equivalente, rappresenta una soluzione patrimonialmente equivalente ma processualmente più efficiente, e non dovrebbe essere trattata in modo deteriore rispetto alla pronuncia di accoglimento. Resta il dubbio che il decreto realizzi una duplicazione sanzionatoria, in possibile tensione con il principio di proporzionalità che riposa sulla ragionevolezza ex art. 3 Cost. e sulla finalità di «seconda opportunità» della Direttiva (UE) 2019/1023.
La presunzione e l’onere della prova
Il passaggio forse più delicato è quello in cui la Corte afferma: «si può presumere che, come di prassi accade, la creazione del trust fosse finalizzata proprio a creare un vincolo di indisponibilità da opporre nei confronti dei creditori». L’affermazione è duplice: la Corte ammette di non avere dati oggettivi sull’epoca di insorgenza dell’insolvenza — circostanza che, in fattispecie analoghe, è dirimente, perché solo la prossimità temporale tra trust e crisi giustifica una presunzione di scopo difensivo — e, in assenza di tali dati, ricorre a una doppia presunzione: la «prassi» e il silenzio del debitore.
Il richiamo alla «prassi», in assenza di un’indagine empirica, riproduce nel ragionamento giudiziale un giudizio di valore già confezionato sull’istituto, che nell’ordinamento italiano è utilizzato con frequenza per pianificazione successoria, protezione di soggetti deboli, organizzazione di patrimoni familiari, garanzia di operazioni commerciali e segregazione di patrimoni professionali. Far gravare sul debitore l’onere di una «diversa giustificazione» significa invertire la fisiologica ripartizione della prova: se l’opponente invoca una condotta distrattiva, deve fornire indici idonei a sostenerla. Gli indici esistono e sono consolidati: prossimità temporale tra trust e crisi; coincidenza soggettiva tra disponente, trustee e beneficiari; riserva di poteri di nomina e revoca di trustee, guardiano e beneficiari e di modifica dello scopo; sproporzione tra patrimonio conferito e residuo; perdurare della gestione di fatto in capo al disponente. In assenza di tali indici, l’analisi dell’atto istitutivo diventa snodo imprescindibile — e il decreto non riferisce nulla a riguardo.
La buona fede del debitore e il considerando 78
La Corte dedica un passaggio al considerando 78 della Direttiva (UE) 2019/1023, ove ricorre la figura dell’imprenditore «disonesto e in mala fede»: la lettura proposta — condotta non improntata alla buona fede nei confronti dei creditori, nella quale rientrano anche i tentativi di sottrarre beni alla loro aggressione esecutiva — è in sé condivisibile, ma la traslazione sul piano applicativo non può prescindere dal rispetto del principio di colpevolezza, sia pur attenuato, che pervade i requisiti negativi dell’art. 142 L. F. Una cosa è la condotta scientemente difensiva e cronologicamente prossima all’insolvenza; altra cosa è l’effetto segregativo di un atto compiuto, magari anni prima, per finalità legittime e poi sopravanzato dalla crisi.
Ricadute operative
- Documentazione contestuale: la traccia documentale delle finalità del trust e del contesto economico-patrimoniale del disponente al momento dell’istituzione è il presidio su cui fondare la «diversa giustificazione».
- Tempistica: la prossimità temporale tra istituzione del trust e crisi rappresenta — più dell’effetto segregativo — il fattore di rischio decisivo; trust istituiti in epoca non sospetta, con beneficiari distinti dal disponente e governance autonoma (trustee professionale, guardiano, meccanismi di sostituzione), risultano meno esposti.
- Esito della revocatoria: andrebbe valorizzato non solo come calcolo del danno residuo, ma come fatto idoneo a «purgare» la condotta ai fini dell’esdebitazione.
- La qualificazione del trust come strumento «di per sé» distrattivo — o, all’opposto, «di per sé» legittimo — non è questione confinata alla legge fallimentare: si proietta sulla stessa esperienza applicativa del Codice della crisi (art. 280 CCII).
Errori da evitare
- Presumere che il trust sia sempre difensivo: conta la causa concreta del conferimento e il contesto in cui è stato istituito.
- Istituire il trust a ridosso della crisi senza documentarne finalità e contesto: è il fattore di rischio decisivo.
- Trattare la transazione sulla revocatoria come fattore «al più mitigante»: con esito satisfattivo, il pregiudizio è neutralizzato.
Domande frequenti
Il conferimento in trust è di per sé una distrazione dell’attivo?
No: l’effetto segregativo è la cifra giuridica dell’istituto. La giurisprudenza di legittimità distingue tra trust istituiti in bonis per finalità lecite e trust anticoncorsuali; la valutazione richiede l’analisi della causa concreta e delle circostanze dell’atto (Cass. n. 18084/2025).
Cosa succede se la revocatoria si conclude con una transazione satisfattiva?
Il pregiudizio patrimoniale della massa è neutralizzato: reimputare la medesima condotta in sede di esdebitazione rischia di duplicare la sanzione, in tensione con la finalità di «seconda opportunità» della Direttiva (UE) 2019/1023.
Quali sono gli indici di strumentalità del trust?
Prossimità temporale tra trust e crisi; coincidenza tra disponente, trustee e beneficiari; riserva di poteri di nomina, revoca e modifica dello scopo; sproporzione tra patrimonio conferito e residuo; gestione di fatto rimasta al disponente.
Come si protegge un trust legittimo da contestazioni?
Documentando finalità e contesto al momento dell’istituzione, istituendolo in epoca non sospetta, con beneficiari distinti dal disponente e governance autonoma (trustee professionale, guardiano, meccanismi di sostituzione).
Riferimenti normativi
- Art. 142 L. F. — esdebitazione ↗
- Art. 280 CCII — esdebitazione ↗
- Art. 2901 c.c. — azione revocatoria ordinaria ↗
- Cass., 3 luglio 2025, n. 18084; Cass., 9 maggio 2014, n. 10105; Cass., 10 febbraio 2020, n. 3128
- Direttiva (UE) 2019/1023 — considerando 78 ↗
- Fonte: Trusts, 2026, 532 ↗
A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario
Pubblicato il · Aggiornato al · Ultima verifica editoriale 2026-09-05
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.
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