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Il momento impositivo: cosa succede quando i beni escono dal trust

Con la tassazione in uscita, il momento che conta è l'attribuzione dei beni ai beneficiari: il beneficiario autoliquida l'imposta denunciando il trasferimento (art. 19 del D.P.R. 131/1986), con aliquote e franchigie del rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell'attribuzione. È lì che emergono gli adempimenti — e le sorprese, se l'atto non ha individuato i beneficiari.

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In sintesi

  • L'imposta nasce all'attribuzione: valore di allora, rapporto di allora, aliquote di allora.
  • Il beneficiario autoliquida e denuncia il trasferimento secondo l'art. 19 del D.P.R. 131/1986.
  • Beneficiari non determinabili: aliquota 8% senza franchigia.
  • Chi ha optato per l'entrata non paga più in uscita, per la categoria già tassata.

La sequenza pratica all'attribuzione

  • Valutazione dei beni attribuiti alla data dell'uscita.
  • Individuazione della categoria del beneficiario e di aliquote e franchigie applicabili.
  • Autoliquidazione dell'imposta da parte del beneficiario, con denuncia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 131/1986.
  • Coordinamento con le regole dei trust preesistenti e con l'eventuale opzione in entrata già esercitata.

Perché la determinabilità dei beneficiari decide tutto

Se alla data dell'attribuzione i beneficiari non sono determinabili, si applica l'aliquota dell'8% senza franchigia. La scelta compiuta (o omessa) nell'atto istitutivo — individuare la categoria dei beneficiari — si misura in denaro proprio in questo momento, a volte decenni dopo la firma.

Errori da evitare

  • Trattare l'attribuzione come un adempimento minore: è il momento impositivo.
  • Non calcolare la categoria dei beneficiari alla data dell'uscita, non alla firma dell'atto.
  • Ignorare che l'opzione in entrata esonera in uscita solo la categoria già tassata.

Domande frequenti

Chi paga l'imposta all'attribuzione?

Il beneficiario, che autoliquida l'imposta e denuncia il trasferimento ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi

A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario

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Pubblicato il · Ultima verifica editoriale 2026-09-05

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