Accesso ai trust senza preavviso: la seconda direttiva Insolvency
La direttiva UE 2026/799 (seconda direttiva Insolvency), in vigore dal 21 aprile 2026, riconosce all’amministratore della procedura concorsuale un accesso «silenzioso» — non preceduto da alcun tipo di alert — alle informazioni sui titolari effettivi dei trust dichiarati (express trust) e degli istituti giuridici affini contenute nei registri centrali interconnessi (art. 18).
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In sintesi
- L’art. 18 della direttiva UE 2026/799 attribuisce al curatore un accesso tempestivo e «silenzioso» ai dati di titolarità effettiva, finalizzato a individuare e rintracciare i beni della massa.
- Per i trust è accessibile la «natura della titolarità effettiva»: il curatore può ricostruire disponente, trustee, guardiano e beneficiari.
- La disposizione si coordina con le cause riunite C-684/24 e C-685/24, pendenti dinanzi alla Corte di giustizia sul Registro italiano dei titolari effettivi.
- La sinergia con l’art. 19 (accesso ai registri patrimoniali) e con le azioni revocatorie armonizzate riduce il margine di opacità dei trust difensivi.
- Il recepimento è atteso entro il 22 gennaio 2029 (10 luglio 2029 per il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari).
L’art. 18: accesso diretto, tempestivo e «silenzioso»
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 2026/799 del 1° aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026, la direttiva UE 2026/799 introduce, all’art. 18 (Titolo III, «Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare»), una specifica posizione di accesso del curatore al registro dei titolari effettivi. Gli Stati membri devono garantire all’amministratore delle procedure di insolvenza, «al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale è nominato», l’accesso tempestivo a una serie tassativa di informazioni: nome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo; per i soggetti giuridici, natura ed entità dell’interesse beneficiario; per i titolari effettivi «di trust dichiarati (express trust) o istituti giuridici affini, la natura della loro titolarità effettiva» (lett. e).
L’inciso conclusivo è di notevole rilievo: l’accesso deve essere fornito «senza allertare il soggetto, l’istituto o il titolare effettivo in questione». Si tratta di un’accentuata asimmetria informativa, mutuata dalla logica investigativa delle indagini patrimoniali in materia di antiriciclaggio, che risponde all’esigenza — espressa al considerando 19 della direttiva — di migliorare i mezzi a disposizione degli amministratori per individuare e rintracciare i beni della massa fallimentare e massimizzarne il valore.
Una disciplina differenziata per trust e soggetti giuridici
Il richiamo esplicito agli express trust e agli istituti giuridici affini, distinti dai soggetti giuridici, riflette l’impianto dell’art. 31 della direttiva UE 2015/849 e ne rappresenta lo sviluppo concorsuale. Per i soggetti giuridici sono accessibili «natura ed entità» dell’interesse beneficiario (lett. d); per i trust, la più ampia formula «natura della titolarità effettiva» (lett. e) consente al curatore di ricostruire la struttura segregativa nel suo insieme, individuando disponente, trustee, guardiano e beneficiari, nonché i rispettivi ruoli e poteri.
Il riferimento agli «istituti giuridici affini» assume particolare rilievo per l’ordinamento italiano, attraversato da una complessa stagione interpretativa sulla riconducibilità a tale categoria dei mandati fiduciari delle società fiduciarie di diritto italiano.
Il coordinamento con la pendenza dinanzi alla Corte di giustizia
Sul punto sono pendenti, dinanzi alla CGUE, le cause riunite C-684/24 e C-685/24, originate dalle ordinanze 8245/2024 e 8248/2024 del Consiglio di Stato, sulla compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali della disciplina nazionale del Registro dei titolari effettivi e sulla qualificazione dei mandati fiduciari come istituti giuridici affini. L’avvocato generale Jean-Richard de la Tour ha depositato le proprie conclusioni l’11 dicembre 2025 nel senso della compatibilità con il diritto unionale dell’inclusione dei mandati fiduciari tra gli istituti giuridici affini ai trust.
L’art. 18 della direttiva 2026/799 si colloca, sul piano logico, a valle della pronuncia attesa nel corso del 2026 e ne anticipa, sul versante concorsuale, l’esito sostanziale: la riforma unionale introduce un titolo di accesso qualificato e finalisticamente delimitato, distinto dalla generica figura del portatore di «interesse legittimo» oggetto del rinvio pregiudiziale. È un dato non trascurabile sotto il profilo del sindacato di proporzionalità ex art. 52, paragrafo 1, della Carta, alla luce della sentenza Luxembourg Business Registers (cause riunite C-37/20 e C-601/20 del 22 novembre 2022), che ha invalidato l’accesso pubblico generalizzato ai dati di titolarità effettiva: diversamente dall’accesso «del pubblico», quello del curatore appare strutturalmente proporzionato — limitato a una posizione qualificata, ancorato a una procedura concorsuale in corso e soggetto a un perimetro finalistico esplicito.
La sinergia con le revocatorie e gli altri registri
In una prospettiva sistematica, l’art. 18 va letto in combinato disposto con l’art. 19 della direttiva, che impone l’accesso del curatore, nazionale e di altri Stati membri, ai registri elencati nell’allegato (catastali, immobiliari, dei beni mobili, delle donazioni, ipotecari, dei pegni, dei sequestri, dei diritti di proprietà intellettuale), e con gli artt. 6-9 sulle azioni revocatorie. La sinergia è significativa: i dati di titolarità effettiva consentono di individuare il dominus economico delle attribuzioni, mentre i registri patrimoniali nazionali permettono la mappatura concreta dei beni; entrambe le informazioni alimentano poi le azioni revocatorie previste dalla direttiva.
Per i trust istituiti a ridosso di una crisi, la nuova architettura riduce sensibilmente il margine di opacità sulla quale tradizionalmente faceva leva la pianificazione di stampo difensivo.
Profili operativi
- Ex ante, in sede di istituzione del trust e di apporti, documentare con cura la genuinità della struttura, la tracciabilità dei conferimenti e la sussistenza di una causa concreta diversa dalla mera segregazione antitetica al ceto creditorio: il combinato disposto di accesso silenzioso del curatore e azioni revocatorie unionali rende particolarmente esposti i trust istituiti in prossimità di una crisi finanziaria.
- Ex post, in sede difensiva: l’accesso del curatore, come ogni misura unionale di limitazione di diritti fondamentali, soggiace al sindacato di proporzionalità; il dato può essere consultato esclusivamente «al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura», con conseguente eccepibilità di ogni utilizzo che ecceda tale perimetro.
- Quanto al recepimento: l’art. 55 fissa il termine generale al 22 gennaio 2029 e quello differenziato del 10 luglio 2029 per le disposizioni relative al sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB). Resta da verificare il coordinamento con il d.lgs. 210/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, che ha recepito l’art. 74 della direttiva UE 2024/1640 modificando il d.lgs. 231/2007 e introducendo un sistema stratificato di accesso al Registro: pieno per autorità competenti e UIF, funzionale per i soggetti obbligati, condizionato all’interesse legittimo per i privati. La posizione del curatore si aggiungerà a tale architettura come tertium genus.
Errori da evitare
- Istituire un trust a ridosso della crisi contando sull’opacità: l’accesso silenzioso del curatore e le revocatorie unionali riducono drasticamente quel margine.
- Non documentare la causa concreta del trust e la tracciabilità dei conferimenti: è il presidio che regge l’eventuale sindacato.
- Ignorare che l’accesso del curatore è finalisticamente delimitato: ogni utilizzo eccedente il rintracciamento dei beni della massa è eccepibile.
Domande frequenti
A quali dati può accedere il curatore con la direttiva 2026/799?
Alle informazioni sui titolari effettivi contenute nei registri centrali interconnessi: per le persone fisiche, nome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza; per i soggetti giuridici, natura ed entità dell’interesse beneficiario; per i titolari effettivi di trust dichiarati o istituti giuridici affini, la «natura della titolarità effettiva» — senza alcun preavviso al soggetto interessato.
L’accesso del curatore sostituisce la disciplina italiana del Registro dei titolari effettivi?
No: si aggiunge come titolo autonomo e qualificato. La disciplina nazionale resta quella del d.lgs. 210/2025, che ha recepito l’art. 74 della direttiva UE 2024/1640, ed è al centro delle cause riunite C-684/24 e C-685/24 dinanzi alla Corte di giustizia.
Quando si applicherà la nuova disciplina?
Il termine di recepimento è fissato dall’art. 55 della direttiva al 22 gennaio 2029 (10 luglio 2029 per il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari, SIRCB). Resta da verificare il coordinamento con il d.lgs. 210/2025.
Cosa può fare il contribuente in sede difensiva?
Eccepire ogni utilizzo dei dati eccedente il perimetro finalistico («individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura»): l’accesso del curatore, come ogni misura di limitazione di diritti fondamentali, soggiace al sindacato di proporzionalità ex art. 52, paragrafo 1, della Carta.
Riferimenti normativi
- Direttiva UE 2026/799 — seconda direttiva Insolvency (art. 18, 19, 55) ↗
- Direttiva UE 2015/849 — antiriciclaggio (art. 31) ↗
- D.Lgs. 231/2007 — antiriciclaggio ↗
- CGUE, sentenza 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20 (Luxembourg Business Registers)
- Conclusioni AG de la Tour, 11 dicembre 2025, cause riunite C-684/24 e C-685/24
- Fonte: Marzo Associati, stampa specializzata, 18 maggio 2026
A cura di Marzo Associati — Studio Legale e Tributario
Pubblicato il · Aggiornato al · Ultima verifica editoriale 2026-09-05
Contenuti informativi, non consulenza. Aggiornato al 2026-09-05.
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